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Codice europeo degli affari - 28° regime per le imprese innovative

Il progetto di Codice europeo degli affari si rivolge a tutte le imprese, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese / microimprese e alle start-up innovative, che hanno bisogno di accedere al risparmio europeo per svilupparsi nel grande mercato unico.

Non si tratta di creare un 28° regime giuridico artificiale riservato a un certo tipo di imprese ed esente dalle norme di diritto comune, comprese le norme tributarie e previdenziali. L'obiettivo è quello di gettare le basi, nei settori in cui è possibile farlo, per un Codice di commercio europeo, un vero e proprio diritto commerciale e degli affari europeo applicabile a tutte le imprese, un fattore di semplificazione, consolidamento, convergenza e apertura dei mercati.

Il ricorso ad un 28° regime opzionale per le imprese sarà d'aiuto per accelerare l'introduzione di nuovi strumenti europei che attualmente mancano all'emergere di un vero e proprio mercato europeo del risparmio e che non sono in contrasto con le disposizioni nazionali di ordine pubblico: la Società Europea Semplificata, le garanzie europee (garanzia, fideiussione, trust europei, ecc.), il contratto di prestito europeo (l'obbligazione privata europea e la sua emissione), ecc.

La Commissione prevede attualmente di applicare alle imprese innovative una specifica disciplina di stampo liberale. Per essere attuabile giuridicamente e politicamente, questo regime dovrà inserirsi in modo naturale negli ordinamenti giuridici nazionali, non entrare in conflitto con le disposizioni nazionali di ordine pubblico di protezione, prevenire il rischio di squilibrio tra le imprese e di un'ulteriore frammentazione del diritto dell'UE, rischio derivante esclusivamente dal ritardo in materia di innovazione.

In ogni caso, è opportuno ricordare che il 28° regime in materia di diritto degli affari costituisce un'opzione. Non deve rappresentare una disciplina diversa da quella nazionale, ma una disciplina integrata nelle legislazioni dei 27 Stati membri, soltanto un diritto facoltativo che non può quindi essere in contrasto con le disposizioni nazionali imperative di ordine pubblico. Questa norma non pregiudica gli obblighi esistenti, ma costituisce una facoltà, una possibilità, un'opportunità che ognuno può cogliere o meno.

Precisamente perché si tratta di un'opzione che ogni impresa può scegliere in base alla sua attività, alle sue dimensioni e ai mercati in cui opera, deve essere aperta a tutte le imprese, che decideranno da sole se è nel loro interesse aderire a questo 28° regime. Si può dunque pensare che le PMI e le imprese innovative saranno le prime ad interessarsi. Tuttavia, a parte alcune eccezioni, non spetta certo alla regolamentazione, attraverso soglie o criteri di ammissibilità, valutare questo interesse per loro conto, tanto più che la vita delle imprese è soggetta a variazioni: per sua natura, l'attività economica attraversa cicli di crescita e/o innovazione che non devono rendere le imprese prigioniere di soglie o criteri rigidi, che potrebbero limitare l'attrattività del 28° regime.

In conclusione, la proposta della Commissione di un 28° regime per le imprese innovative e le società a media capitalizzazione (midcaps) rappresenta un passo avanti, l'avvio di una riflessione europea. Tuttavia, questa proposta non deve far passare in secondo piano la necessità di introdurre rapidamente un Codice europeo degli affari, aperto a tutte le aziende dell'Unione Europea, a diretto beneficio delle PMI e di tutte le start-up europee, aprendo la strada all'unione dei risparmi e degli investimenti auspicata da Letta e Draghi.

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